Art. 2.

      1. I circhi e gli spettacoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di uno o più animali devono darne comunicazione, specificandone numero, sesso, età e precedente provenienza, entro due mesi dalla predetta data, alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma 1, previa verifica, la Direzione generale di cui al comma 1 istituisce la «Anagrafe nazionale degli animali detenuti nei circhi e negli spettacoli viaggianti», anche al fine di procedere ad un loro riconoscimento con apposito sistema e di rilasciare i relativi aiuti economici per una diversa e idonea collocazione degli stessi.